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Finora la discussione sull'intelligenza artificiale nei modelli organizzativi è rimasta teorica. Si poteva sostenere che l'AI fosse un mezzo con cui commettere reati già previsti, e che quindi il modello esistente bastasse, aggiornato nei protocolli. La posizione aveva un fondamento, e adesso non basta più.
- 10 ottobre 2025Entra in vigore la legge 132/2025, che introduce l'articolo 612-quater del codice penale
- 15 settembre 2026Il decreto legislativo 160/2026 è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 214
- 30 settembre 2026Entra in vigore il nuovo articolo 25-vicies del decreto 231
Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre ed entrato in vigore il 30 dello stesso mese, il catalogo dei reati presupposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (noto come decreto 231) si è allargato. Il nuovo articolo 25‑vicies, intitolato ai reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, aggancia la responsabilità amministrativa dell'ente a due fattispecie penali. Una è nuova, l'altra era stata introdotta un anno prima.
01Le due fattispecie
Art. 437-bis c.p.Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi
La prima è l'articolo 437‑bis del codice penale, introdotto dall'articolo 12 del decreto. Il comma 1 punisce chi omette di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento, oppure omette di adottare misure di sorveglianza umana. Il comma 2 punisce una condotta commissiva, l'alterazione illecita del funzionamento di quegli stessi sistemi. La reclusione va da uno a cinque anni quando dalla condotta deriva pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica o individuale, e da due a otto anni quando il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Il comma 3 prevede che se il fatto è commesso per colpa grave la pena è ridotta da un terzo a un sesto.
Un comma separato, il quarto, riguarda chi quei sistemi li impiega soltanto: l'utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che omette intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana risponde con le stesse pene, quando dall'omissione deriva uno dei pericoli indicati. Chi compra un sistema può diventarne fornitore ai sensi dell'articolo 25 dell'AI Act — apposizione del marchio, modifica sostanziale, modifica della finalità prevista — e rispondere allora della condotta del comma 1. E l'alterazione del comma 2 non è riservata a chi il sistema lo costruisce.
Chi progetta, addestra, produce, immette sul mercato
Perimetro ampio
- Omissione delle misure tecniche di sicurezza previste
- Omissione delle misure di sorveglianza umana
- Rileva anche la colpa grave, con pena ridotta
Utilizzatore professionale
Perimetro ristretto
- Misure tecniche: verificare se l’azienda assume anche il ruolo di fornitore
- Omissione delle misure di sorveglianza umana
- Solo se l'omissione è intenzionale
Art. 612-quater c.p.Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente
La seconda fattispecie è l'articolo 612‑quater del codice penale, l'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 (nota come legge italiana sull'intelligenza artificiale). Non basta la diffusione in sé: servono l'assenza del consenso della persona interessata, contenuti idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità e un danno ingiusto. Sono questi elementi a condizionare in concreto la responsabilità dell'ente, ed è su questi che un modello 231 deve lavorare.
02Le sanzioni a carico dell'ente
L'articolo 25‑vicies fissa una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote per il delitto dell'articolo 437‑bis e da duecento a settecento quote per quello dell'articolo 612‑quater. In entrambi i casi possono applicarsi le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del decreto 231: sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti con revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Possono, non devono. Le interdittive sono le misure più pesanti previste a carico dell'ente e non operano in automatico: l'articolo 13 del decreto 231 le subordina a un profitto di rilevante entità — con il reato commesso da un soggetto apicale, oppure da un sottoposto quando la commissione è stata agevolata da gravi carenze organizzative — oppure alla reiterazione degli illeciti, e possono essere disposte anche in via cautelare nel corso del procedimento.
Articolo 9, comma 2, decreto 231
- a)Interdizione dall'esercizio dell'attivitàNon richiamata
- b)Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
- c)Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione
- d)Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, con revoca di quelli già concessi
- e)Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Vale la pena notare che cosa è rimasto fuori. La lettera a), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, non è richiamata. Le quattro misure previste possono però incidere in modo rilevante su un'impresa che lavora su commesse pubbliche o che ha in corso un finanziamento agevolato.
03Perché il modello organizzativo va aggiornato
L'articolo 437‑bis non descrive una sola condotta. Il comma 1 punisce un'omissione — non aver adottato le misure tecniche previste, non aver predisposto la sorveglianza umana — mentre il comma 2 punisce l'alterazione illecita dei sistemi, che è una condotta commissiva ed è anch'essa reato presupposto ai sensi dell'articolo 25‑vicies.
Il rischio di un'omissione si presidia dimostrando che l'azienda aveva deciso chi doveva fare che cosa, e che quella decisione è stata eseguita.
Il rischio 231 si concentra comunque sull'omissione, ma per una ragione diversa dal verbo. La responsabilità dell'ente presuppone che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio (articolo 5 del decreto 231), e un'alterazione commessa contro l'azienda difficilmente soddisfa quel requisito. È sull'omissione, invece, che il modello può e deve intervenire. Il rischio di una condotta dolosa individuale si presidia con la formazione, con il codice etico e con i flussi di segnalazione. Il rischio di un'omissione si presidia dimostrando che l'azienda aveva deciso chi doveva fare che cosa, e che quella decisione è stata eseguita. È la logica della sicurezza sul lavoro, applicata a un oggetto nuovo. Il tema si sposta così dalla sezione del modello dedicata ai comportamenti a quella dedicata ai processi. Devono esistere tracce di quattro cose.
Quali sistemi sono in uso e chi li ha introdotti
Un censimento aggiornato, che comprenda le funzionalità di intelligenza artificiale già presenti dentro software acquistati per altro. È un passaggio che può richiedere una ricognizione dedicata, soprattutto quando le funzioni AI sono integrate in strumenti già in uso.
Quali rientrano fra i sistemi ad alto rischio, e con quale motivazione
Anche l'esclusione va argomentata, perché è la classificazione a determinare se l'articolo 437‑bis è applicabile.
Chi esercita la sorveglianza umana e come lo dimostra
Il nome di una persona, il perimetro della sua competenza, e una traccia documentale del fatto che la sorveglianza è stata esercitata. L'attribuzione formale è il punto di partenza di ogni accertamento, ed è una delle ragioni per cui il decreto 231 esiste: serve a stabilire chi risponde di che cosa. Il problema si presenta dopo, quando il modello non viene aggiornato e soprattutto non viene attuato, perché a quel punto chi è stato nominato arriva in giudizio con il proprio nome e senza evidenze da opporre.
Che cosa arriva all'organismo di vigilanza, e con quale periodicità
Un flusso informativo dedicato, con gli incidenti e i malfunzionamenti registrati, non soltanto una voce in più nella relazione annuale.
04I limiti di questa lettura
Il perimetro dipende dal ruolo e dalla condotta
Il primo riguarda il perimetro, che è più stretto di quanto i primi commenti abbiano lasciato intendere, ma non nella direzione che si potrebbe pensare. La responsabilità dell'ente sorge solo se il reato è commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto nel suo interesse o a suo vantaggio, e non sorge quando l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. L'articolo 25‑vicies richiama però anche l'ipotesi colposa del comma 3 dell'articolo 437‑bis, e per i reati colposi la giurisprudenza riferisce l'interesse o il vantaggio alla condotta — il risparmio sui costi delle misure omesse, per esempio — e non all'evento: è il principio fissato da Cassazione, Sezioni unite, 24 aprile 2014, n. 38343, ThyssenKrupp, sull'articolo 25‑septies. Su questo versante il perimetro si allarga, non si restringe.
Restano invece dei limiti oggettivi. L'articolo 437‑bis si applica ai soli sistemi ad alto rischio e richiede che dalla condotta derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità. Per chi si limita a utilizzare quei sistemi la condotta omissiva rilevante è una sola, l'omissione intenzionale della sorveglianza umana del comma 4, mentre resta ferma l'alterazione del comma 2, che non è riservata a chi il sistema lo costruisce. Non ogni malfunzionamento apre uno scenario 231, e un'impresa manifatturiera che impiega sistemi nel controllo di processo si trova in una posizione diversa da uno studio professionale che usa un assistente per redigere documenti.
Il quadro non è ancora maturo
Il secondo limite riguarda la maturità del quadro. Si tratta di norme di pochi mesi, senza giurisprudenza. Quanto ampia sarà la nozione di misura tecnica idonea, e quale grado di sorveglianza sarà ritenuto sufficiente, lo diranno le prime pronunce. Un adeguamento richiede quindi riesami periodici e non può essere considerato definitivo.
Il modello non protegge per il fatto di esistere
Il terzo è che aggiornare il modello non protegge per il fatto di esistere. Il modello rileva se è idoneo e se è stato attuato, e l'attuazione si dimostra con le evidenze prodotte mentre le cose accadono, non con il documento aggiornato dopo.
Per l'organismo di vigilanza
Il primo adempimento pratico
Chi siede in un organismo di vigilanza può misurare la distanza dall'adeguamento con una sola domanda.
- ?Esiste un elenco aggiornato dei sistemi di intelligenza artificiale in uso in azienda, con un responsabile indicato per ciascuno?
Se l'elenco non esiste, non esiste nemmeno la base su cui costruire il resto. Può richiedere tempo, perché va ricostruita funzione per funzione.
- Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, articoli 12 e 15 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 214 del 15 settembre 2026)
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articoli 9 e 25-vicies
- Codice penale, articoli 61, 437-bis e 612-quater
- Legge 23 settembre 2025, n. 132
Le formulazioni riportate nella pagina sono una sintesi e non una citazione letterale.
Riscontro effettuato sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale: 14 ottobre 2026Contenuto informativo a cura di Open Future Projects. Non costituisce parere legale: per decisioni su casi specifici è opportuno un confronto con un professionista.