In questo articolo6 sezioni
Con il regolamento (UE) 2026/1744 (noto come Digital Omnibus sull'IA), dell'8 luglio 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio, in vigore dal 27 luglio 2026, l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1689 (noto come AI Act) è stato sostituito. La formulazione precedente chiedeva di garantire, «nella misura del possibile», un livello sufficiente di alfabetizzazione non soltanto del personale, ma anche delle altre persone che si occupano del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi per conto del fornitore o del deployer (utilizzatore). Quella in vigore chiede di adottare misure a sostegno dell'alfabetizzazione, e precisa che non è imposto il raggiungimento di un livello specifico di competenza da parte della singola persona.
Prima del 27 luglio 2026
Garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale
Formulazione vigente
Adottare misure a sostegno dell'alfabetizzazione, senza imporre un livello specifico di competenza alla singola persona
Chi ha acquistato un percorso nei mesi precedenti potrebbe avere materiali che descrivono l'obbligo in una formulazione superata. L'obbligo non è stato soppresso: il nuovo articolo 4, paragrafo 1, lo lascia in capo a fornitori e deployer e ripete invariati i criteri di calibrazione, cioè conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione, contesto d'uso e soggetti sui quali i sistemi vengono impiegati. È cambiato il contenuto dell'obbligo, non la sua esistenza. Il cambiamento sposta però l'attenzione: prima si discuteva del livello raggiunto, oggi contano le misure che l'azienda ha adottato e la loro adeguatezza alle persone e agli usi effettivi. Un materiale che non lo dice sta descrivendo l'obbligo in una formulazione superata.
L'aggiornamento riguarda chiunque produca contenuti su questa materia, noi compresi. Il punto è un altro. In un materiale generato da un sistema di intelligenza artificiale un errore di questo tipo è prevedibile, e chi ha comprato il corso non è nella posizione di accorgersene.
01Quando la revisione interna non intercetta l'errore
Un modello linguistico produce la continuazione più probabile di un testo. Su una materia riscritta a metà 2026, la continuazione più probabile è la formulazione vecchia, perché è quella che compare in migliaia di documenti, articoli e slide ancora in circolazione. Il rischio dipende anche dall’aggiornamento delle fonti disponibili e dal modo in cui vengono verificate.
Perché l'errore si fermi, qualcuno deve confrontare l'affermazione con la fonte. Chi partecipa a un percorso di alfabetizzazione può non avere ancora gli strumenti per riconoscere un errore. La verifica non dovrebbe quindi essere affidata soltanto ai destinatari: serve un presidio competente delle fonti e una responsabilità chiara sui contenuti.
- 1Il sistema generaRiproduce la formulazione più frequente nei dati, anche se superata.
- 2Serve una verificaQualcuno deve confrontare l'affermazione con la fonte.
- 3Chi si forma può non saperla farePuò mancargli la competenza necessaria per valutare il corso.
- 4L'errore arriva a destinazioneE raggiunge chi non era in condizione di riconoscerlo.
Per interrompere la catena serve una verifica competente delle fonti e qualcuno che assuma la responsabilità editoriale del contenuto. Gli strumenti possono supportare questo lavoro, senza sostituirlo.
02Le quattro criticità ricorrenti
Davanti a un'autorità di vigilanza o a un questionario di qualifica fornitore, un materiale formativo costruito senza presidio professionale presenta spesso una di queste quattro criticità. Sono le ragioni per cui rischia di non produrre l'effetto che l'azienda si aspettava.
Non è aggiornato
Descrive una versione superata della norma. Conviene ricordare quanto è recente il movimento: nel luglio 2026 un unico regolamento ha differito gli obblighi sui sistemi ad alto rischio — al 2 dicembre 2027 per quelli elencati nell'allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli integrati in prodotti dell'allegato I — e ha riscritto l'articolo 4, che invece è già applicabile.
È indifferenziato
È lo stesso per chiunque. L'articolo 4 chiede di tenere conto di conoscenze tecniche, esperienza, istruzione e formazione, contesto d'uso e soggetti sui quali i sistemi vengono impiegati. Un percorso uguale per tutti, per quante persone raggiunga, difficilmente è sufficiente da solo.
Può lasciare documentazione insufficiente
Se produce soltanto un attestato, può non documentare adeguatamente il percorso. Analisi dei fabbisogni, materiali nella versione effettivamente somministrata, registri nominativi, esiti delle verifiche e tracce degli aggiornamenti sono gli elementi che, nella pratica, permettono di spiegare le misure adottate. La norma non li elenca, ma senza di essi è difficile ricostruire che cosa è stato fatto. Una sessione con un assistente conversazionale, da sola, non garantisce che questi elementi siano raccolti e conservati.
Non ha un responsabile
La responsabilità sui contenuti può restare poco chiara. Occorre individuare chi li verifica e li approva, senza presumere che il fornitore del modello assuma la responsabilità professionale del percorso.
03Che cosa resta all'azienda
Il confronto che conta non è sul prezzo. È su che cosa l'azienda ha in mano quando le viene chiesto conto della formazione erogata.
| Approccio | Che cosa lascia | Tenuta in verifica |
|---|---|---|
| Contenuti generati internamente con un assistente | Un documento; registri e verifiche dipendono dal processo adottato | Bassa. Se mancano revisione competente e documentazione del percorso |
| Corso online generico in autoapprendimento | Attestati di partecipazione | Parziale. Copre la base, difficilmente tiene conto di ruoli e usi effettivi |
| Percorso costruito internamente dalla funzione HR | Materiali e registri, se qualcuno li tiene | Variabile. Dipende da chi presidia l'aggiornamento normativo |
| Percorso con docenza professionale e calibratura sui ruoli | Il fascicolo delle misure adottate | Alta. Contenuti revisionati prima dell’erogazione, documentazione prodotta durante il percorso |
La colonna da leggere è la seconda.
La norma non prescrive un corso né un attestato standard. L'azienda dovrebbe però saper spiegare quali misure ha adottato e perché sono adeguate alle persone e agli utilizzi effettivi.
04Un'obiezione ricorrente
Se l'intelligenza artificiale è inaffidabile, perché la usate?
La domanda che riceviamo più spessoPerché il confine non passa fra chi usa lo strumento e chi non lo usa. Passa fra chi risponde del contenuto e chi no. L'articolo 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 (nota come legge italiana sull'intelligenza artificiale), al comma 1 riserva all'intelligenza artificiale, nelle professioni intellettuali, le sole attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera; il comma 2 impone di informare il cliente sui sistemi utilizzati. Che poi il professionista risponda di quello che firma non lo dice quella norma: discende dal regime generale della prestazione d'opera intellettuale, agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, e dalle regole deontologiche. L'articolo 13 riguarda le professioni intellettuali: estenderne la logica al docente o al formatore è un argomento per analogia, e lo presentiamo come tale. Un docente che se ne serve per preparare una lezione risponde di quello che espone in aula. La generazione automatica del corso non sostituisce l’individuazione di un responsabile dei contenuti.
C'è anche un limite di merito, e conviene dirlo invece di presentare la tesi come assoluta. Il ragionamento regge sui contenuti normativi, dove un errore ha una conseguenza documentale e sanzionatoria. Su materie stabili, verificabili in pochi secondi, il rischio è sensibilmente più basso.
Resta un aspetto che riguarda il metodo prima della norma. L'articolo 14 dell'AI Act, dedicato alla sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio, chiede che chi sorveglia resti consapevole della tendenza a dare per buono l'esito prodotto da un sistema. Quella disposizione si applicherà insieme agli altri requisiti per l'alto rischio, nel dicembre 2027 e nell'agosto 2028, ma il criterio vale già adesso: un percorso costruito sull'affidamento acritico a quell'esito insegna il comportamento opposto a quello che la norma richiede.
Prima di adottare un materiale
Due domande per valutare un materiale
Quando un materiale formativo sull'AI Act arriva sulla scrivania, due domande aiutano a una prima valutazione.
- 1In quale data è stato aggiornato?
- 2Su quale fonte è stata controllata l'affermazione più impegnativa che contiene?
Se la risposta non arriva subito, quel materiale non è ancora una base solida per le misure dell'articolo 4.
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), articoli 4 e 14
- Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, che sostituisce l'articolo 4
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, articolo 13
Le formulazioni riportate nella pagina sono una sintesi e non una citazione letterale.
Ultimo riscontro delle fonti: 14 ottobre 2026Contenuto informativo a cura di Open Future Projects. Non costituisce parere legale: per decisioni su casi specifici è opportuno un confronto con un professionista.